IN REGOLA NON BASTA. SERVE POTERLO DIMOSTRARE.

Condizioni generali di vendita

Contratto di fornitura di servizi professionali e contenuti digitali concluso a distanza. Si applicano al servizio IL COLLAUDO 81™ venduto su 81plus.net.

In vigore dal 6 agosto 2026 · versione 1.0

Indice
  1. Chi vende
  2. Oggetto e ambito
  3. Definizioni
  4. Che cosa comprende il servizio
  5. Prezzo e IVA
  6. Come si paga
  7. Come si conclude il contratto
  8. Tempi di erogazione
  9. Obblighi di collaborazione del cliente
  10. Se il cliente non collabora
  11. La garanzia: il Patto dei 30 Giorni
  12. Diritto di recesso
  13. Che cosa non è garantito
  14. Limitazione di responsabilità
  15. Proprietà intellettuale e divieto di rivendita
  16. Riservatezza
  17. Trattamento dei dati personali
  18. Forza maggiore
  19. Comunicazioni
  20. Risoluzione delle controversie
  21. Legge applicabile e foro
  22. Clausole finali

1 · Chi vende

Mirco Pregnolato — titolare dell'impresa individuale Labo Tecnic Studio
Partita IVA 01504180298
Sede: Adria (RO), Italia
Email: info@81plus.net · Sito: https://81plus.net

Di seguito indicato come il Fornitore. Labo Tecnic Studio opera dal 2003 nei servizi e nella formazione su sicurezza sul lavoro, HACCP e protezione dei dati. 81+™, SICURIX™, Collaudo 81™ e Presidio 81™ sono segni distintivi del Fornitore, la cui registrazione è in corso.

1.1 · Il conto sul quale si paga

Il conto sul quale il Fornitore riceve i pagamenti è acceso presso Revolut Bank UAB (Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Lituania), IBAN LT07 3250 0215 6651 4246, BIC REVOLT21, ed è intestato a Mirco Pregnolato come persona fisica.

Labo Tecnic Studio è un'impresa individuale: il soggetto che incassa e il soggetto che emette fattura sono il medesimo, e cioè Mirco Pregnolato, titolare dell'impresa. Per ogni pagamento il Cliente riceve regolare fattura elettronica emessa con la partita IVA 01504180298, trasmessa tramite il Sistema di Interscambio all'indirizzo telematico indicato in fase d'ordine.

Il Cliente che paga con bonifico indica in causale «Collaudo 81», la propria ragione sociale e il numero d'ordine: serve ad abbinare senza equivoci il pagamento alla fattura.

2 · Oggetto e ambito

2.1 Le presenti condizioni generali disciplinano la vendita a distanza del servizio IL COLLAUDO 81™, offerto dal Fornitore sul sito 81plus.net e nel corso delle sessioni in diretta.

2.2 Il Collaudo 81 è l'unico servizio acquistabile online. Gli altri servizi del Fornitore, incluso Presidio 81™, sono oggetto di trattativa e proposta separata e non sono acquistabili dal sito.

2.3 L'inoltro dell'ordine comporta l'accettazione integrale delle presenti condizioni, che il cliente dichiara di aver letto spuntando l'apposita casella prima della conferma. Copia delle condizioni vigenti al momento dell'ordine viene allegata o richiamata nell'email di conferma.

2.4 Le condizioni applicabili sono quelle pubblicate su questa pagina al momento dell'invio dell'ordine. Le modifiche successive non incidono sui contratti già conclusi.

3 · Definizioni

TermineSignificato
FornitoreMirco Pregnolato — Labo Tecnic Studio, come identificato all'art. 1
ClienteChi acquista il servizio, sia esso professionista o consumatore
ProfessionistaPersona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 206/2005
ConsumatorePersona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 206/2005
Videocall StrategicaIncontro individuale in videoconferenza della durata di 90 minuti, su Google Meet
Relazione OperativaDocumento scritto consegnato al Cliente dopo la Videocall, contenente la mappa a semaforo, la lettura dei crediti patente e il piano d'azione
Cartella del CommittenteIndice ragionato dei documenti che il Cliente deve poter esibire al proprio committente
Registro delle ScadenzeScadenziario compilato con le date che emergono dal Collaudo, consegnato attivo entro il termine dell'art. 8
Patto dei 30 GiorniLa garanzia contrattuale descritta all'art. 11

4 · Che cosa comprende il servizio

4.1 IL COLLAUDO 81™ è un servizio professionale di analisi documentale, erogato interamente a distanza. Non comprende sopralluoghi, visite in azienda o in cantiere, che non sono previsti in nessuna forma.

4.2 Il servizio comprende le seguenti prestazioni:

PrestazioneIn che cosa consiste
La Videocall StrategicaNovanta minuti in videoconferenza individuale su Google Meet, condotti dal Fornitore, a partire dall'Audit 81 compilato dal Cliente e dalla documentazione trasmessa
La mappa a semaforo su 30 normativeClassificazione in verde, giallo e rosso della posizione documentale dichiarata dal Cliente rispetto a trenta adempimenti, con indicazione della norma di riferimento
La lettura dei crediti patenteRicostruzione della posizione del Cliente rispetto alla patente a crediti di cui all'art. 27 D.Lgs. 81/2008, sulla base dei dati e dei documenti che il Cliente fornisce
La Relazione OperativaDocumento scritto con l'elenco degli interventi da compiere, i soggetti coinvolti e i tempi, ordinati per rischio sanzionatorio
La Cartella del CommittenteIndice dei documenti formattato sul committente indicato dal Cliente
La Cassetta Nera (compreso)Struttura di cartella per la verifica ispettiva, con indice ordinato e protocollo dei primi adempimenti
Il Registro delle Scadenze (compreso)Scadenziario precompilato con le date che emergono dal Collaudo
SICURIX in Azienda (compreso)Cinque tavole illustrate sui rischi dell'attività del Cliente, in formato digitale stampabile

4.3 Natura della prestazione. Il Collaudo 81 è un servizio di analisi tecnica e organizzativa e produce documenti di lavoro. Non costituisce consulenza legale, non costituisce parere professionale in materia legale, non sostituisce le figure e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 (in particolare RSPP, medico competente, valutazione dei rischi) e non ne assume le funzioni. Il quadro completo è nel disclaimer.

4.4 Fondamento delle risultanze. Le risultanze del Collaudo si fondano sulle dichiarazioni rese dal Cliente e sui documenti che il Cliente trasmette. Il Fornitore non effettua verifiche presso terzi né accertamenti sul campo, e non risponde della veridicità, completezza o attualità di quanto ricevuto.

5 · Prezzo e IVA

5.1 Il corrispettivo del Collaudo 81 è il seguente:

Corrispettivo del servizio, imponibile€ 497,00
IVA 22%€ 109,34
TOTALE DOVUTO€ 606,34

5.2 Il prezzo è di € 497,00 oltre IVA, sempre. Non varia in funzione del canale, del momento dell'acquisto o della durata di una promozione. Non sono praticati sconti a tempo. Eventuali contenuti aggiuntivi riconosciuti a chi decide entro un certo termine sono bonus, non riduzioni di prezzo, e non incidono sull'importo dovuto.

5.3 I valori indicati a fianco delle singole prestazioni nei materiali commerciali (per un totale di € 3.499) rappresentano la valorizzazione delle singole voci se acquistate separatamente. Non costituiscono un prezzo precedentemente praticato e non integrano un annuncio di riduzione di prezzo ai sensi dell'art. 17-bis D.Lgs. 206/2005. L'unico prezzo dovuto è quello dell'art. 5.1.

5.4 Il servizio è soggetto a IVA con aliquota ordinaria del 22%. Il Fornitore emette fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio, all'indirizzo telematico (codice destinatario SDI o PEC) indicato dal Cliente in fase d'ordine.

5.5 Sono a carico del Cliente eventuali spese bancarie della propria banca per il bonifico. Non sono previsti costi di spedizione: il servizio e i documenti sono forniti in formato digitale.

5.6 Il pagamento è unico. Non sono previsti rinnovi automatici, abbonamenti, canoni periodici o addebiti ricorrenti di alcun genere.

6 · Come si paga

6.1 Sono ammesse le seguenti modalità:

a) Carta di pagamento o conto PayPal

Il pagamento avviene tramite PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Il Fornitore non entra in possesso dei dati della carta e non li conserva. L'importo è addebitato per intero al momento dell'ordine. La prenotazione della Videocall è disponibile subito dopo la conferma dell'incasso.

b) Bonifico bancario

Il Cliente riceve via email le coordinate di accredito indicate all'art. 1.1 e versa l'importo di € 606,34 indicando in causale «Collaudo 81», la propria ragione sociale e il numero d'ordine. La prenotazione della Videocall è disponibile alla ricezione dei fondi. Se il bonifico non perviene entro dieci giorni dall'ordine, l'ordine si intende decaduto senza oneri per nessuna delle parti.

c) Pagamento in due soluzioni

Su richiesta del Cliente e previo accordo con il Fornitore, il corrispettivo può essere versato in due rate di pari importo: € 303,17 all'ordine e € 303,17 alla consegna della Relazione Operativa. Il pagamento in due soluzioni non comporta alcun costo, interesse o maggiorazione. La seconda rata è dovuta entro sette giorni dalla consegna della Relazione. La dilazione non costituisce finanziamento né concessione di credito al consumo.

6.2 Il decorso dei termini di erogazione di cui all'art. 8 inizia dalla ricezione del pagamento — dell'intero importo, o della prima rata nel caso dell'art. 6.1.c.

6.3 In caso di mancato pagamento della seconda rata nei termini, il Fornitore può sospendere le prestazioni ancora in corso, ivi compresa la garanzia di cui all'art. 11, previa comunicazione scritta e assegnazione di un termine non inferiore a sette giorni. Restano fermi i diritti di legge in caso di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

7 · Come si conclude il contratto

7.1 Il Cliente compila il modulo d'ordine sul sito, sceglie la modalità di pagamento, dichiara di aver letto le presenti condizioni e l'informativa privacy, e conferma l'ordine.

7.2 L'ordine costituisce proposta contrattuale. Il contratto si conclude quando il Fornitore invia al Cliente l'email di conferma, che riepiloga il servizio acquistato, il prezzo, le modalità di pagamento e contiene il collegamento per prenotare la Videocall.

7.3 Il Fornitore si riserva di non accettare ordini incompleti, con dati manifestamente errati, o provenienti da soggetti con i quali sussistano contestazioni in essere. In tal caso ne dà comunicazione entro tre giorni lavorativi e restituisce integralmente quanto eventualmente già versato.

7.4 Capienza dell'agenda. La Videocall è una prestazione individuale e il numero di appuntamenti disponibili è limitato dal tempo effettivamente erogabile dal Fornitore. Qualora l'agenda risulti satura, il Fornitore lo comunica prima di accettare l'ordine, oppure propone la prima data utile; il Cliente che non intende attendere ha diritto alla restituzione integrale di quanto versato.

7.5 Il contratto è concluso in lingua italiana. Il Fornitore conserva copia dell'ordine e della conferma.

8 · Tempi di erogazione

FaseTermineDecorrenza
Conferma d'ordine e collegamento per prenotareEntro 1 giorno lavorativoDal ricevimento del pagamento
Videocall StrategicaEntro 7 giorniDall'ordine, compatibilmente con le disponibilità scelte dal Cliente
Relazione OperativaEntro 48 oreDalla data di svolgimento della Videocall
Cartella del Committente e Registro delle Scadenze compilatoEntro il 30° giornoDal ricevimento del pagamento
Contenuti digitali compresi (Cassetta Nera, modello del Registro delle Scadenze, SICURIX in Azienda)Con l'email di conferma o insieme alla RelazioneVedi art. 12.4
Patto dei 30 Giorni — copertura documentale30 giorniDalla consegna della Relazione Operativa

8.1 I termini sono computati in giorni di calendario, salvo dove indicato «giorni lavorativi» o «ore». Il Collaudo 81 si esaurisce dentro il mese in cui è stato acquistato: entro il trentesimo giorno dal ricevimento del pagamento il Cliente ha in mano tutto ciò che il servizio comprende.

8.2 I termini si sospendono per il tempo in cui il Fornitore resta in attesa di documenti, chiarimenti o riscontri richiesti al Cliente e non forniti, secondo quanto previsto agli artt. 9 e 10.

8.3 La consegna della Relazione avviene per posta elettronica all'indirizzo indicato in fase d'ordine, in formato PDF. Su richiesta il documento è fornito anche in formato editabile.

9 · Obblighi di collaborazione del cliente

9.1 Il Collaudo 81 richiede la partecipazione attiva del Cliente. La prestazione del Fornitore non è eseguibile senza le informazioni e i documenti che solo il Cliente possiede. Il Cliente si obbliga pertanto a:

  1. compilare l'Audit 81 prima della Videocall, rispondendo in modo veritiero e completo;
  2. presentarsi alla Videocall nella data e nell'ora concordate, con collegamento funzionante, per l'intera durata di 90 minuti, con la presenza del titolare o di un referente munito dei poteri e delle informazioni necessarie;
  3. trasmettere i documenti richiesti dal Fornitore — a titolo esemplificativo: DVR, nomine, attestati di formazione, POS, DURC, visura camerale, documentazione relativa alla patente a crediti — entro i termini di volta in volta indicati e comunque entro cinque giorni dalla richiesta;
  4. rispondere ai chiarimenti richiesti dal Fornitore nel corso della redazione della Relazione;
  5. comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante della propria situazione aziendale, contrattuale o documentale intervenuta durante l'erogazione;
  6. indicare il committente di riferimento, se intende ottenere la Cartella del Committente formattata su di esso.

9.2 Il Cliente garantisce di avere titolo a trasmettere la documentazione aziendale e i dati in essa contenuti, e di aver adempiuto agli obblighi informativi nei confronti dei propri lavoratori ove i documenti contengano dati che li riguardano.

9.3 Il Cliente è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese. Dichiarazioni inesatte o incomplete si riflettono direttamente sull'esito del Collaudo, e di ciò il Fornitore non risponde.

10 · Se il cliente non collabora

10.1 Sospensione dei termini. Se il Cliente non fornisce documenti, dati o riscontri richiesti, i termini dell'art. 8 restano sospesi per tutto il tempo dell'inadempimento e riprendono a decorrere dal giorno in cui il Fornitore riceve quanto richiesto. In tal caso il ritardo non è imputabile al Fornitore e non attiva la garanzia di cui all'art. 11.1.

10.2 Mancata presenza alla Videocall. Il Cliente può spostare l'appuntamento senza alcun onere dandone avviso con almeno 24 ore di anticipo. In difetto di avviso:

10.3 Inerzia prolungata. Decorsi sessanta giorni dall'ordine senza che il Cliente abbia fissato o svolto la Videocall, o senza che abbia fornito la documentazione necessaria, nonostante due solleciti scritti a distanza di almeno quindici giorni l'uno dall'altro, il Fornitore può dichiarare concluso l'incarico con comunicazione scritta. In tal caso:

10.4 Le facoltà previste dal presente articolo sono esercitate in buona fede. Il Fornitore non si avvale della decadenza quando l'inerzia dipende da causa oggettivamente non imputabile al Cliente e questi ne dia conto.

11 · La garanzia contrattuale — IL PATTO DEI 30 GIORNI

Il Fornitore assume, in aggiunta alle garanzie di legge e senza pregiudizio delle stesse, le seguenti obbligazioni contrattuali, che costituiscono garanzia convenzionale ai sensi degli artt. 1341 e seguenti del codice civile.

11.1 · Garanzia sui termini di consegna

Il Fornitore si obbliga a consegnare la Relazione Operativa entro quarantotto ore dalla data di svolgimento della Videocall Strategica e, entro il trentesimo giorno dal ricevimento del pagamento, l'intero contenuto del servizio: Relazione Operativa, Cartella del Committente e Registro delle Scadenze compilato.

Qualora uno di questi termini sia superato per causa imputabile al Fornitore, il Cliente è liberato dall'obbligazione di pagamento del corrispettivo residuo e ha diritto alla restituzione integrale di quanto già versato, conservando in ogni caso la titolarità e il possesso della Relazione Operativa e di tutti i materiali già consegnati, senza obbligo di restituzione né di cancellazione. Il Fornitore, in tal caso, completa comunque la consegna di quanto manca senza chiedere alcun corrispettivo ulteriore.

Non costituiscono causa imputabile al Fornitore i ritardi dipendenti dagli inadempimenti del Cliente ai sensi dell'art. 9, né gli eventi di cui all'art. 18: in tali casi i termini restano sospesi ai sensi dell'art. 10.1.

11.2 · Garanzia di copertura documentale per trenta giorni

Per trenta giorni decorrenti dalla consegna della Relazione Operativa, qualora un committente, una stazione appaltante o un'impresa affidataria richieda formalmente al Cliente un documento attinente alla qualificazione dell'impresa che non risulti previsto o considerato nella Relazione, il Fornitore si obbliga a predisporlo o a fornirne il modello e le istruzioni operative senza alcun costo aggiuntivo per il Cliente.

La garanzia si attiva su comunicazione scritta del Cliente a info@81plus.net, corredata della richiesta ricevuta dal committente. Se il documento richiesto figura già nell'elenco della Cartella del Committente, il Fornitore lo mette a disposizione entro quarantotto ore dalla ricezione della richiesta completa; negli altri casi vi provvede entro un termine congruo alla natura del documento e comunque, salvo complessità particolare, entro dieci giorni lavorativi. La garanzia non copre le prestazioni che per legge devono essere rese da soggetti in possesso di specifica abilitazione o qualifica, né gli oneri dovuti a terzi (enti, organismi di certificazione, professionisti abilitati), né la formazione dei lavoratori.

11.3 · Proprietà del documento e assenza di vincoli

La Relazione Operativa e i materiali consegnati sono di proprietà del Cliente, per l'uso interno alla propria impresa e nei rapporti con i propri committenti, consulenti e organi di vigilanza. Il Cliente può darne esecuzione autonomamente, trasmetterli a professionisti di propria fiducia o affidarne l'attuazione a chiunque, senza limiti e senza dover corrispondere alcunché al Fornitore. Il contratto non prevede vincoli di durata, esclusive, rinnovi automatici né abbonamenti. Resta fermo il divieto di rivendita e di diffusione di cui all'art. 15.

11.4 Le garanzie di cui al presente articolo si aggiungono e non si sostituiscono ai diritti spettanti al Cliente consumatore ai sensi del Codice del Consumo, né alla garanzia per i vizi e alle azioni previste dagli artt. 1667, 1668 e 2226 del codice civile.

11.5 Le garanzie del presente articolo riguardano esclusivamente la prestazione del Fornitore. Non riguardano e non possono riguardare l'esito di procedimenti, controlli o valutazioni rimessi a terzi, come precisato all'art. 13.

12 · Diritto di recesso

Questo è il punto in cui la posizione del Cliente cambia radicalmente a seconda di chi è. Va letto per intero.

12.1 · Cliente professionista — il caso normale

Il Collaudo 81 è concepito per imprese che lavorano in appalto e subappalto. Il Cliente che acquista nell'esercizio della propria attività d'impresa o professionale, e che al momento dell'ordine indica la propria partita IVA, è professionista ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 206/2005.

Al Cliente professionista non si applica il diritto di recesso.

Le disposizioni sui contratti a distanza contenute negli artt. 45 e seguenti del Codice del Consumo, e in particolare il diritto di ripensamento di quattordici giorni previsto dall'art. 52, tutelano il consumatore. Chi acquista con partita IVA, per la propria attività, non ne beneficia. Il contratto è regolato dalle presenti condizioni e dal codice civile.

Restano ferme, per il Cliente professionista, le tutele previste dal codice civile in materia di inadempimento e vizi della prestazione, nonché le garanzie contrattuali dell'art. 11, che il Fornitore concede volontariamente e che nella sostanza svolgono la stessa funzione di riequilibrio.

12.2 · Cliente consumatore

Se il Cliente è una persona fisica che acquista per scopi estranei all'attività d'impresa o professionale, è consumatore e gode del diritto di recesso di cui all'art. 52 D.Lgs. 206/2005: può recedere dal contratto entro quattordici giorni, senza indicarne il motivo e senza penalità.

Il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto per i servizi, e dal giorno della conclusione del contratto per i contenuti digitali non forniti su supporto materiale.

Per esercitare il recesso è sufficiente una dichiarazione esplicita inviata a info@81plus.net, anche con il modulo tipo di cui all'allegato I, parte B, del Codice del Consumo. Il rimborso è effettuato entro quattordici giorni dal ricevimento della dichiarazione, con lo stesso mezzo di pagamento usato per l'acquisto, salvo diverso accordo.

12.3 · Servizi eseguiti prima della scadenza del termine

Se il Cliente consumatore chiede espressamente che l'esecuzione del servizio inizi prima della scadenza dei quattordici giorni — ipotesi ordinaria, poiché la Videocall è fissata entro sette giorni dall'ordine — si applica l'art. 57 comma 3 del Codice del Consumo: in caso di recesso il consumatore corrisponde un importo proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento del recesso, rispetto all'intero contratto.

Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lettera a), il diritto di recesso si estingue quando il servizio è stato interamente prestato, se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione della perdita del diritto di recesso a esecuzione completata.

12.4 · Contenuti digitali — consenso espresso e perdita del recesso

La Cassetta Nera, il modello del Registro delle Scadenze e le tavole SICURIX in Azienda sono contenuti digitali non forniti su supporto materiale, resi disponibili per il download immediato. Il Registro delle Scadenze compilato con le date del Cliente non è un contenuto digitale a download immediato: è parte della prestazione professionale e viene consegnato entro il termine dell'art. 8.

Come funziona, in concreto

Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lettera o) del D.Lgs. 206/2005, il diritto di recesso su tali contenuti è escluso se l'esecuzione è iniziata e — quando il contratto obbliga il consumatore al pagamento — ricorrono tutte le seguenti condizioni: (a) il consumatore ha prestato il proprio consenso espresso all'inizio della fornitura durante il periodo di recesso; (b) ha riconosciuto di perdere il proprio diritto di recesso a seguito della fornitura; (c) il Fornitore gli ha dato conferma di tale consenso e riconoscimento su supporto durevole.

Per questo, al momento dell'ordine, al Cliente consumatore è chiesta una spunta separata con la quale chiede la fornitura immediata e riconosce la conseguente perdita del recesso su quei contenuti; l'email di conferma d'ordine riporta per iscritto tale dichiarazione. Finché il Cliente non presta quel consenso, i contenuti digitali non vengono resi disponibili prima dello scadere dei quattordici giorni. Il recesso resta invece esercitabile, nei limiti dell'art. 12.3, sulla parte di servizio non ancora eseguita.

12.5 · Un chiarimento sulle garanzie dell'art. 11

Il Patto dei 30 Giorni non è una formula «soddisfatti o rimborsati» e non è un diritto di ripensamento. È un impegno del Fornitore sulla propria consegna: sul rispetto dei termini dell'art. 8 e sulla copertura documentale nei trenta giorni successivi alla consegna. Opera nei casi e nei limiti dell'art. 11 e si aggiunge, per il consumatore, ai diritti di legge.

13 · Che cosa non è garantito

13.1 Il Fornitore assume un'obbligazione di mezzi quanto all'analisi e un'obbligazione di risultato quanto alla consegna dei documenti pattuiti nei termini di cui all'art. 8. Non assume, in nessuna forma, obbligazioni relative a esiti che dipendono da soggetti terzi.

Il Fornitore non garantisce e non può garantire:

— il superamento di ispezioni, verifiche o accertamenti da parte di organi di vigilanza, in qualunque sede;
— l'assenza di sanzioni, prescrizioni, verbali o provvedimenti a carico del Cliente;
— il mantenimento, il recupero o la reintegrazione dei crediti della patente di cui all'art. 27 D.Lgs. 81/2008;
— l'aggiudicazione di gare, appalti, subappalti o affidamenti, né la qualificazione presso alcun committente;
— l'accettazione della documentazione da parte di un committente, di una stazione appaltante o di un ente;
— il conseguimento di attestazioni, certificazioni o iscrizioni rilasciate da terzi;
— risultati economici, risparmi o vantaggi commerciali di qualsiasi natura.

Tali esiti dipendono dalla valutazione di un ispettore, di una commissione, di un ente o di un committente, e non rientrano nella sfera di controllo del Fornitore.

13.2 L'attuazione spetta al Cliente. La Relazione Operativa indica che cosa fare. Metterla in pratica — nominare, formare, redigere, aggiornare, conservare — è responsabilità del Cliente in qualità di datore di lavoro, e non è compresa nel Collaudo 81. Gli obblighi che il D.Lgs. 81/2008 pone in capo al datore di lavoro restano integralmente in capo al Cliente e non sono delegabili al Fornitore per effetto del presente contratto.

13.3 Le informazioni normative contenute nei materiali sono aggiornate alla data indicata nei documenti stessi. La materia è in evoluzione continua: si rinvia al disclaimer.

14 · Limitazione di responsabilità

14.1 Il Fornitore risponde dei danni cagionati al Cliente per inadempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, nei limiti di seguito indicati.

14.2 Nei rapporti con il Cliente professionista, la responsabilità complessiva del Fornitore, per qualunque titolo e per l'intera durata del rapporto, è limitata all'importo del corrispettivo effettivamente pagato dal Cliente per il servizio. È esclusa la responsabilità per danni indiretti, mancato guadagno, perdita di occasioni contrattuali, mancata aggiudicazione, danno reputazionale, sanzioni amministrative irrogate al Cliente, fermo cantiere.

14.3 Restano fermi, e non sono in alcun modo limitati, i casi di dolo e colpa grave, la responsabilità per danni alla persona e ogni altra ipotesi in cui la legge non consente la limitazione. Nei confronti del Cliente consumatore, le limitazioni del presente articolo non si applicano ove configurino clausole vessatorie ai sensi degli artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo, e si intendono come non apposte.

14.4 Il Fornitore non risponde delle conseguenze derivanti da dichiarazioni inesatte, incomplete o non aggiornate rese dal Cliente, né dalla mancata trasmissione di documentazione rilevante, né dall'inosservanza delle indicazioni contenute nella Relazione Operativa.

14.5 Il Fornitore non risponde di malfunzionamenti, indisponibilità o perdite di dati imputabili ai servizi di terzi utilizzati per l'erogazione (in particolare Google Meet, i servizi di posta elettronica, la piattaforma di pagamento), fermo l'obbligo di riprogrammare senza oneri le prestazioni non eseguite per tale causa.

14.6 Ogni contestazione relativa alla Relazione Operativa e ai materiali consegnati va comunicata per iscritto entro trenta giorni dalla consegna, con indicazione puntuale dei rilievi, per consentire al Fornitore di porvi rimedio. Il termine non pregiudica i diritti inderogabili del Cliente consumatore.

15 · Proprietà intellettuale e divieto di rivendita

15.1 I documenti prodotti per il Cliente — Relazione Operativa, Cartella del Committente, Registro delle Scadenze compilato — sono, nel loro contenuto specifico, di proprietà del Cliente, che ne dispone liberamente per gli scopi indicati all'art. 11.3.

15.2 Restano di titolarità esclusiva del Fornitore: i modelli, gli schemi, le griglie di analisi, la struttura della mappa a semaforo, il metodo VEDI · SISTEMI · DIMOSTRI · PRESIDI, i testi, le illustrazioni del personaggio SICURIX™, i materiali formativi e ogni altro contenuto di carattere generale, protetti dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore e dalla disciplina dei segni distintivi.

15.3 Il Cliente riceve su tali materiali una licenza d'uso non esclusiva, non trasferibile e limitata all'uso interno alla propria impresa, comprensivo dell'esibizione a committenti, consulenti e organi di vigilanza. Le tavole SICURIX possono essere stampate ed esposte nei luoghi di lavoro del Cliente.

15.4 È vietato, senza previa autorizzazione scritta del Fornitore:

15.5 La violazione dei divieti di cui al comma precedente costituisce grave inadempimento e legittima il Fornitore a risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

15.6 Marchi. 81+™, SICURIX™, Collaudo 81™ e Presidio 81™ sono segni distintivi utilizzati dal Fornitore; la procedura di registrazione è in corso e non è ancora conclusa. Gli altri marchi eventualmente citati appartengono ai rispettivi titolari.

16 · Riservatezza

16.1 Il Fornitore si obbliga a mantenere riservate tutte le informazioni aziendali di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del contratto, e a non divulgarle a terzi salvo consenso scritto del Cliente o obbligo di legge.

16.2 Il Fornitore non cita il nome del Cliente come referenza commerciale, né pubblica dati o estratti relativi alla sua situazione, senza autorizzazione scritta e specifica. Ogni eventuale testimonianza è pubblicata solo se reale, attribuibile e autorizzata dall'interessato.

16.3 L'obbligo di riservatezza permane per cinque anni dalla conclusione del rapporto.

17 · Trattamento dei dati personali

I dati personali sono trattati secondo l'informativa privacy, che costituisce parte integrante delle presenti condizioni. L'uso dei cookie è descritto nell'informativa cookie.

Qualora il Fornitore tratti, per conto del Cliente, dati personali relativi ai lavoratori di quest'ultimo, le parti sottoscrivono, ove necessario, un atto di nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

18 · Forza maggiore

Nessuna delle parti risponde dell'inadempimento o del ritardo dovuti a cause non imputabili e ragionevolmente non evitabili: provvedimenti dell'autorità, calamità, interruzioni prolungate delle reti di comunicazione o dei servizi essenziali, gravi impedimenti di salute del Fornitore. La parte impedita ne dà comunicazione tempestiva; se l'impedimento si protrae oltre sessanta giorni, ciascuna parte può recedere e il Fornitore restituisce le somme relative alle prestazioni non eseguite.

19 · Comunicazioni

Le comunicazioni relative al contratto sono valide se inviate per posta elettronica: al Fornitore all'indirizzo info@81plus.net, al Cliente all'indirizzo indicato in fase d'ordine. È onere del Cliente comunicare ogni variazione del proprio indirizzo.

20 · Risoluzione delle controversie

20.1 Reclamo diretto. Prima di ogni altra iniziativa, il Cliente è invitato a inoltrare reclamo scritto a info@81plus.net. Il Fornitore si impegna a rispondere entro quindici giorni lavorativi e a ricercare in buona fede una soluzione.

20.2 Soluzioni stragiudiziali. Ove il reclamo non conduca a un accordo, le parti possono ricorrere a organismi di mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, ovvero — per il Cliente consumatore — agli organismi ADR iscritti nell'elenco di cui all'art. 141-decies del Codice del Consumo, tra cui gli sportelli di conciliazione delle Camere di commercio.

Piattaforma ODR europea — stato aggiornato

Fino al 2025 le condizioni di vendita online dovevano riportare il collegamento alla piattaforma europea di risoluzione delle controversie online (ODR) istituita dal Regolamento UE n. 524/2013. Quel regolamento è stato abrogato e la piattaforma ODR della Commissione europea ha cessato l'operatività il 20 luglio 2025. Il rinvio a quella piattaforma, oggi, indicherebbe uno strumento non più esistente; per questo non viene riportato.

Restano disponibili le vie indicate al comma 20.2 e, per le controversie transfrontaliere all'interno dell'Unione, la rete dei Centri europei dei consumatori (ECC-Net). Il Fornitore non aderisce, alla data di questa versione, a un organismo ADR determinato: se vi aderirà, l'organismo sarà indicato in questo articolo.

20.3 Il ricorso agli strumenti stragiudiziali non pregiudica la facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

21 · Legge applicabile e foro competente

21.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.

21.2 Cliente professionista: per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Rovigo.

21.3 Cliente consumatore: è competente, in via inderogabile, il foro del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore, ai sensi dell'art. 66-bis del D.Lgs. 206/2005. Al consumatore residente nell'Unione Europea restano applicabili le disposizioni imperative più favorevoli del proprio Stato di residenza.

22 · Clausole finali

22.1 Il contratto è costituito dalle presenti condizioni, dall'ordine, dall'email di conferma e dall'informativa privacy. Eventuali accordi diversi hanno valore solo se in forma scritta.

22.2 L'invalidità o l'inefficacia di una singola clausola non travolge le altre, che restano pienamente valide.

22.3 La tolleranza di un inadempimento non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalla clausola violata.

22.4 Il Cliente non può cedere il contratto a terzi senza consenso scritto del Fornitore.

22.5 Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il Cliente professionista approva specificamente le clausole di cui agli articoli: 6.3 (sospensione per mancato pagamento), 10 (sospensione dei termini, mancata presenza, inerzia prolungata), 13 (esclusione di garanzia sugli esiti), 14 (limitazione di responsabilità), 15.4 e 15.5 (divieti e clausola risolutiva espressa), 18 (forza maggiore), 21.2 (foro esclusivo). L'accettazione avviene mediante la spunta apposita in fase d'ordine, registrata dal sistema con data e ora.

Ultimo aggiornamento: 6 agosto 2026.
Fornitore: Mirco Pregnolato — Labo Tecnic Studio · P.IVA 01504180298 · Adria (RO) · info@81plus.net